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ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CLIMBING CLUB BOLOGNA"
STATUTO SOCIALE
(Depositato a Bologna presso l'Ufficio del Registro Atti Privati il 25 Giugno 1998.)

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata : "ASSOCIAZIONE SPORTIVA CLIMBING CLUB BOLOGNA" in sigla "A.S. CLIMBING CLUB BOLOGNA".

Art.2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bologna, via Gino Onofri  n. 16.

Art.3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende :
a) promuovere, propagandare, organizzare attività e competizioni di arrampicata sportiva secondo le norme ed i regolamenti degli organismi nazionali sportivi;
b) assistere gli atleti nelle loro necessità di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
c) promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
d) promuovere la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed artificiali attrezzati per l'arrampicata libera in piena sicurezza;
e) istituire corsi propedeutici e specialistici per i soci;
f) favorire la formazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti federali della F.A.S.I., di istruttori ed allenatori, i quali dovranno essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dagli organismi federali nazionali della F.A.S.I. e del C.O.N.I.;
g) educare al rispetto ed alla protezione dell'ambiente naturale;
h) favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive della F.A.S.I. nonchè con tutti gli enti sportivi, alpinistici, escursionistici e del tempo libero.
L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali culturali, e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

Art.4 - SOCI

L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.
I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:
- SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
- SOCI ONORARI - Sono i Soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo.
Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.5 - AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art.111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi . Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che, per Legge, Regolamento , Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art.6 - PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni, e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche, e ricreative, nonchè dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Art.7 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art.8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:
a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte.
b) accettare le norme del presente Statuto;
c) versare la quota associativa.
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art.9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonchè di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art.10 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art.11 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.12 - ORGANI

Gli Organi Sociali sono:
a)   l'Assemblea Generale dei Soci;
b)   il Consiglio Direttivo
c)   il Presidente

Art.13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art.15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea :
a)   delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
b)   approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
c)   elegge il Consiglio Direttivo;
d)  delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello statuto.

Art.16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo,  a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

Art.17 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art.18 - MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art.19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni :
a)   cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b)   attua le deliberazioni dell'Assemblea;
c)   delibera sulle domande di ammissioni dei nuovi Soci;
d)   predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
e)   stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
f)    designa i collaboratori preposti alle varie attività;
g)   convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
h)  delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art.21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.
Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e  degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente.

Art.22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.23 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria Sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.24 - TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n. 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n.50.

Art.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o,  se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono ex aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art.26 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fina di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre  1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonchè le norme del Codice Civile.