
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA "CLIMBING CLUB BOLOGNA"
STATUTO SOCIALE
(Depositato
a Bologna presso l'Ufficio del Registro Atti Privati il 25 Giugno 1998.)
Art.1 - DENOMINAZIONE
E' costituita con riferimento all'art.18 della Costituzione
Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 04 dicembre
1997 n. 460, l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata
: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA CLIMBING CLUB BOLOGNA" in sigla "A.S. CLIMBING
CLUB BOLOGNA".
Art.2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Bologna, via Gino Onofri
n. 16.
Art.3 - SCOPI ED OGGETTO
SOCIALE
L'Associazione non persegue finalità di lucro.
Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali
o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di
svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative
intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento
necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari
durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa
in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze
ed esperienze. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti
sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende :
a) promuovere, propagandare, organizzare attività
e competizioni di arrampicata sportiva secondo le norme ed i regolamenti
degli organismi nazionali sportivi;
b) assistere gli atleti nelle loro necessità
di allenamento, assistenza medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
c) promuovere lo studio e la pubblicazione di
opere divulgative dell'attività;
d) promuovere la creazione e la valorizzazione
di centri naturali ed artificiali attrezzati per l'arrampicata libera in
piena sicurezza;
e) istituire corsi propedeutici e specialistici
per i soci;
f) favorire la formazione, nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti federali della F.A.S.I., di istruttori ed allenatori,
i quali dovranno essere in possesso dell'abilitazione rilasciata dagli
organismi federali nazionali della F.A.S.I. e del C.O.N.I.;
g) educare al rispetto ed alla protezione dell'ambiente
naturale;
h) favorire i rapporti di collaborazione tecnica
e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive
della F.A.S.I. nonchè con tutti gli enti sportivi, alpinistici,
escursionistici e del tempo libero.
L'Associazione è un organismo di promozione
sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni
fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali
culturali, e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione
potrà:
-
svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale,
turistica e ricreativa;
-
promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e
rassegne;
-
organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive per
i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
-
organizzare gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per
i Soci. Iscritti, Associati o Partecipanti;
-
pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività
associative, nonchè curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione
di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce
l'oggetto associativo;
-
realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget
ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi
sociali, curandone la distribuzione;
-
utilizzare siti Internet o strumenti multimediali
affini;
-
organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste
fra i Soci, Associati o Partecipanti;
-
condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;
-
somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti,
Associati o Partecipanti.
-
L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto,
Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni
Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale e Sportiva a cui deliberasse
di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione
stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente
Statuto.
Art.4 - SOCI
L'Associazione riconosce la qualità di Socio
a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto
Sociale portando con continuità il loro contributo associativo,
culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità
sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento,
costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione
e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto
la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può
esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione,
approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico
e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione
della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa
del Sodalizio.
I Soci, in numero indeterminato, si suddividono
in:
- SOCI ORDINARI
- Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità
e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
- SOCI ONORARI
- Sono i Soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera
agonistica in campo sportivo.
Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro
iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della
quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da
Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
Art.5 - AFFILIATI
Sono i soggetti di cui all'Art.111, comma 3, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi . Essi prestano la loro opera per la realizzazione
di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano
le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati
ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività
o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto
e che, per Legge, Regolamento , Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o
risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.
Art.6 - PATRIMONIO
Il Patrimonio è costituito dalle quote associative,
dai contributi di Enti, di Comuni, e di Associazioni, da lasciti, donazioni,
atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive,
culturali, didattiche, e ricreative, nonchè dalle gestioni accessorie
delle attività organizzate dall'Associazione stessa.
Art.7 - DISTRIBUZIONE DI
UTILI
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve
o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte
per legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato
per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività
a queste ultime direttamente connesse.
Art.8 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:
a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione
compilando il modulo predisposto in ogni sua parte.
b) accettare le norme del presente Statuto;
c) versare la quota associativa.
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento
della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è
insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Art.9 - DIRITTI E DOVERI
DEI SOCI
La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante
dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo
le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonchè di
usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. Essi hanno il dovere
di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione
e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione
Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
Art.10 - DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in
forma scritta alla Presidenza;
b) per morosità nel pagamento delle quote
sociali senza giustificato motivo;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro
e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo
al buon andamento del Sodalizio.
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti
di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti
tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che
giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le
proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data
di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti
dalle normative vigenti.
Art.11 - ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano
il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.12 - ORGANI
Gli Organi Sociali sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Art.13 - ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed
è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola
la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art.14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e
Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il
versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare
un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta
da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore
di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza
o altro mezzo equipollente.
Art.15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea :
a) delibera, nei limiti dello Statuto
Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
b) approva, annualmente, il rendiconto
economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in
materia;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) delibera, in via straordinaria, sulle
modifiche dello statuto.
Art.16 - CONVOCAZIONE
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio
Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere
richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre
l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea
in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso
la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore
a dieci giorni.
Art.17 - VALIDITA' ASSEMBLEARE
Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria
saranno valide, in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea
è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei Soci presenti.
Art.18 - MODIFICHE STATUTO
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno
essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
e solo se poste all'ordine del giorno.
Art.19 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a
sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il vicepresidente
e nomina, anche al di fuori dei suoi membri il Segretario. Il Consiglio
Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico. Si riunisce periodicamente
almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno
il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo
delibera validamente con l'intervento della metà più uno
dei suoi componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Art.20 - COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni
ed attribuzioni :
a) cura il raggiungimento dei fini
per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria
amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti
all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
c) delibera sulle domande di ammissioni
dei nuovi Soci;
d) predispone il rendiconto economico
e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività
svolta e su quella in programma;
e) stabilisce le quote che i Soci
debbono versare annualmente;
f) designa i collaboratori preposti
alle varie attività;
g) convoca l'Assemblea Ordinaria e
le eventuali Assemblee Straordinarie;
h) delibera sui provvedimenti disciplinari
a carico dei Soci.
Art.21 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.
Il Presidente è responsabile del funzionamento
dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e
per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni
e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.
Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni
dal vicepresidente.
Art.22 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione
non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione
dell'Assemblea dei Soci.
Art.23 - SETTORI E SEZIONI
L'Associazione potrà strutturarsi in Settori
di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati
da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente
Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi
diversi dalla propria Sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere
gli scopi sociali.
Art.24 - TRASFORMAZIONE
L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata,
deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali,
ai sensi della legge 23/03/1981 n. 91 e per gli effetti di cui alla legge
18/02/1983 n.50.
Art.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi
e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati
dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o,
se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono
ex aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà
inappellabile.
Art.26 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con
l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del
Codice Civile.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente
sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga
o a fina di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.27 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo
sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero,
lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonchè
le norme del Codice Civile.